Novità – Decreto legge collegato alla finanziaria

02 novembre 2016 PUBBLICATO IN G.U. IL DECRETO FISCALE 193/2016

In data 24 ottobre 2016 con GU n. 249 è stato pubblicato il decreto legge 193/2016, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, le cui disposizioni entrano in vigore dal 24 ottobre 2016

Il decreto affronta i seguenti principali temi:

1. soppressione di Equitalia dal 1° luglio 2017;

2. disposizioni in materia di riscossione locale e potenziamento della riscossione;

3. disposizioni per il recupero dell’evasione: viene modificato dal 2017 lo spesometro che avrà cadenza trimestrale, nonché soppressi alcuni adempimenti periodici o annuali tra cui la comunicazione annuale delle operazioni con Paesi Black List;

4. dichiarazione integrativa a favore: viene esteso il termine per la presentazione entro i termini previsti per l’accertamento dell’imposta. Attualmente la dichiarazione integrativa a favore può essere presentata entro la scadenza per la dichiarazione dell’esercizio successivo;

5. definizione agevolata: il contribuente può estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora maturati. Il versamento potrà essere effettuato in una soluzione ovvero al massimo in quattro rate;

6. riapertura dei termini per l’adesione alla collaborazione volontaria ai fini del rientro dei capitali dall’estero: dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 luglio 2017.
  

1.1 Soppressione di Equitalia

L’art. 1 del Decreto in oggetto riguarda la soppressione di Equitalia. A partire dal 1/07/2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte. Saranno cancellate d’ufficio dal registro delle imprese ed estinte. Dalla data di entrata in vigore del d.l. 193/2016 (vale a dire a partire dal 24/10/2016), è fatto divieto di effettuare assunzioni di personale.

Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione viene istituito l’ente pubblico economico denominato “Agenzia delle entrate-Riscossione”. Tale ente ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione.

Il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto viene trasferito alla nuova Agenzia delle entrate-Riscossione senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed economica maturata alla data del trasferimento, previo superamento di apposita procedura di selezione e verifica delle competenze, in coerenza con i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

Viene inoltre precisato che il personale delle società del Gruppo Equitalia proveniente da altre amministrazioni pubbliche è ricollocato nella posizione economica e giuridica originariamente posseduta nell’amministrazione pubblica di provenienza la quale, prima di poter effettuare nuove assunzioni, procede al riassorbimento di detto personale, mediante l’utilizzo delle procedure di mobilità di cui all’art. 30 d.lgs 165/2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell’amministrazione interessata e nell’ambito delle facoltà assunzionali disponibili.

Fino alla data di soppressione di Equitalia (01/07/2017), l’attività di riscossione prosegue nel regime giuridico vigente. Entro il 30/04/2017 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l’Amministratore delegato di Equitalia viene nominato commissario straordinario per l’adozione dello Statuto dell’Ente e per la vigilanza e la gestione della fase transitoria.
1.2 Al via lo spesometro trimestrale dal 2017

In particolare l’art.4 del decreto ha modificato l’art. 21 del Dl 78/2010 in materia di spesometro. La comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, adempimento annuale ante modifiche, diviene dal 2017 un adempimento trimestrale.

I soggetti passivi ai fini Iva trasmettono entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre i seguenti dati riferiti alle fatture emesse e ricevute:

- dati della controparte;

- data e numero fattura;

- base imponibile;

- aliquota applicata;

- ammontare dell’imposta;

- tipologia di operazione.

Per le operazioni suddette, gli obblighi di conservazione elettronica si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio e memorizzati dall’Agenzia delle entrate, con tempi e modalità che saranno definiti con provvedimento dell’Agenzia delle entrate.

Vanno inoltre trasmesse, con stesse modalità e stessi termini dello spesometro, le liquidazioni periodiche ai fini Iva, anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito (art. 21 bis del Dl 78/2010).

Il nuovo adempimento periodico si innesta nel processo di implementazione della compliance tra il Fisco ed il contribuente, il quale verrà informato in merito ed eventuali incoerenze tra quanto dichiarato e/o versato e le altre informazioni in possesso dell’Agenzia e potrà fornire informazioni ovvero ravvedersi con una riduzione delle sanzioni.

Sono esonerati dalla trasmissione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA i soggetti non tenuti alla presentazione della Dichiarazione Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

Il decreto prevede anche un credito d’imposta di 100 euro per i soggetti in attività nel 2017 e con un volume d’affari nell’anno precedente non superiore a 50.000 euro, per l’adeguamento tecnologico connesso alle modifiche normative da usare in compensazione dal 2018.

Le nuove disposizioni si applicano a partire dal 1°gennaio 2017. La prima scadenza utile ai fini della comunicazione sarà, dunque, relativa al I trimestre 2017 e cadrà in data 31 maggio 2017; nel frattempo un provvedimento dell’Agenzia definirà i dettagli del ‘nuovo spesometro’. Si presume, dunque, che lo spesometro relativo alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2016 segua la precedente normativa.

La comunicazione di tali dati comporta la soppressione dal 2017 dei seguenti adempimenti:

1. la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio (art. 7, dodicesimo comma, del DPR 605/1973);

2. la trasmissione degli elenchi Intrastat limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e servizi da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’UE;

3. la comunicazione annuale delle operazioni con i Paesi Black List (art. 1 commi da 1 a 3 del Dl 40/2010). La comunicazione va ancora effettuata per le operazioni effettuate nel periodo d’imposta 2016.

La dichiarazione Iva annuale va presentata nel mese di febbraio per l’Iva dovuta per il 2016 e tra il 1° febbraio e il 30 aprile per l’Iva dovuta a decorrere dal 2017.
1.3 Trasmissione dei corrispettivi da parte dei gestori dei distributori automatici

Il decreto legge 193/2016 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, all’art. 4 oltre ad introdurre novità in materia di spesometro, affronta anche la novità relativa alla trasmissione dei corrispettivi per i distributori automatici.

A partire dal 1° aprile 2017 la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi diventano obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici.

Al fine dell’assolvimento di quest’obbligo, il direttore dell’Agenzia delle Entrate con provvedimento indica soluzioni che consentano di non incidere sull’attuale funzionamento degli apparecchi distributori e garantiscano, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l’inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate inoltre possono essere stabiliti termini differiti, in relazione alle caratteristiche dei distributori automatici rispetto al 1° aprile 2017, per l’entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

Per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione e che hanno optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi entro il 31/12/2016 viene previsto che tale opzione resta valida fino al 31/12/2017.
1.4 Rottamazione cartelle, seppur parziale

In particolare l’art. 6 del decreto ha introdotto una definizione agevolata delle cartelle esattoriali, con cui i contribuenti, aventi debiti iscritti a ruolo, possono estinguere tali debiti tramite il pagamento:

- delle somme relative a capitale ed interessi;

- delle somme maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio sulle somme di cui sopra e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di rimborso delle spese di notifica

I contribuenti vengono dunque esentati dal versamento delle somme relative alle sanzioni e agli interessi di mora maturati sui propri carichi fiscali iscritti a ruolo.

La definizione agevolata può essere esercitata anche dai contribuenti che hanno già pagato parzialmente le somme iscritte a ruolo purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.

Sono esclusi dalla definizione agevolata, invece, i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

1. le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato dalla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;

2. le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;

3. i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

4. le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

5. le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada (la definizione agevolata si applica solo agli interessi)

Per beneficiare di tale agevolazione, i contribuenti interessati devono presentare, entro il 90° giorno dal 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del decreto legge), una dichiarazione con cui comunicano all’agente della riscossione il numero di rate nel quale intendono effettuare il pagamento, nonché l’impegno a rinunciare agli eventuali giudizi pendenti, aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione.

Il numero massimo di rate per il versamento è 4. La presentazione della dichiarazione comporta:

- la sospensione dei i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di tale dichiarazione;

- l’impossibilità per l’agente di riscossione di avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche;

- l’impossibilità per l’agente di riscossione di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati

Verrà nei prossimi giorni pubblicato un provvedimento recante non solo la modulistica utile al rilascio della dichiarazione suddetta, ma anche le informazioni in merito alla modalità di presentazione della stessa all’agente di riscossione.

Quest’ultimo, una volta ottenuta la dichiarazione, comunicherà al contribuente l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. In ogni caso la scadenza della quarta rata non andrà oltre il 15 marzo 2018.

Il mancato, insufficiente o tardivo versamento di una qualunque rata di quelle prestabilite comporta la decadenza della definizione agevolata.

Il versamento delle somme può essere effettuato presso gli sportelli dell’agente di riscossione, mediante i bollettini precompilati allegati alla comunicazione dell’agente di riscossione, mediante domiciliazione bancaria (se il contribuente nella dichiarazione ha indicato il proprio IBAN).
1.5 Nuove regole per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore

Il D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016 introduce, tra le altre, diverse novità riguardanti la disciplina della dichiarazione integrativa: in particolare, l’articolo 5 del D.L. 193/2016 riscrive i commi 8 e 8-bis dell’articolo 2 del DPR 322/1998.

Il nuovo comma 8 introduce la possibilità di modificare i dati indicati nella dichiarazioni dei redditi, Irap e dei sostituti d’imposta presentando una dichiarazione integrativa, sia a favore che a sfavore del contribuente, entro i termini di decadenza dell’accertamento; resta l’applicazione delle sanzioni e la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, previsto dall’articolo 13 del D.Lgs. 472 del 18 dicembre 1997.

Il novellato comma 8-bis, invece, concede al contribuente la possibilità di utilizzare in compensazione il credito emergente dalla dichiarazione integrativa presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo; qualora l’integrativa sia presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione riferita al periodo d’imposta successivo, la compensazione è consentita esclusivamente per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa.

Anche ai fini IVA viene introdotta l’opportunità di presentare una dichiarazione integrativa, sia a favore che a sfavore, entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento (nuovo comma 6-bis, art. 8 del DPR 322/1998). Il credito che emerge dalla dichiarazione integrativa a favore, presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, è utilizzabile in compensazione, può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale o, eventualmente, si può richiedere a rimborso previa verifica dei requisiti di cui all’art. 30 del DPR 633/1972. Invece, in caso di presentazione della dichiarazione integrativa a favore oltre il termine di presentazione della dichiarazione riferita al periodo successivo, il credito IVA emergente deve essere utilizzato fuori dichiarazione, in quanto tale ipotesi non è contemplata nel nuovo comma 6-ter, art. 8 del DPR 322/1998.

Infine, è stata introdotta un’importante novità riguardante gli effetti della presentazione della dichiarazione integrativa: dalla data di presentazione di tale dichiarazione, vengono postergati i termini di decadenza dell’azione di accertamento, per i soli elementi oggetto dell’integrazione.

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